Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2], considerando quanto segue: (1) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi. (3) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme. (4) Il miglioramento dell'efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda. (5) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi. (6) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale. (7) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma. (8) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile. (9) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di quello Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima. (10) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente. (11) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali. (12) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro. (13) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002. (14) Come principio generale, il consumo energetico dei prodotti che consumano energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento. (15) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati. (16) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile. (17) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette un adeguamento flessibile e adeguato alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato. (18) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità. (19) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, il capitolo 6 della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione" potrebbe fungere da orientamento utile. (20) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse. (21) I prodotti che consumano energia ed ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale. (22) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori. (23) In sede di elaborazione delle misure di attuazione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto di ritenere opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri. (24) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [4]. (25) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva. (26) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di expertise tecnica per effettuare la verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili. (27) Tenendo conto dell'importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato. (28) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle piccole e medie imprese in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento. (29) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità. (30) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali. (31) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva, è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040. (32) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [5], e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa [6] raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione. (33) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti [7], il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [8], il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio [9], la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [10], la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [11], e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [12]. Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti. (34) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi [13], la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico [14], e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti [15], che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, devono essere integrate nel presente quadro. (35) La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE deve essere modificata per introdurre sistemi più efficaci. (36) Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali [16], sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas [17], e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia [18]. La direttiva 78/170/CEE deve pertanto essere abrogata. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione e prosecuzione del programma Pericle relativo alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle"). Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 Dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle"). Pericle, il programma comunitario relativo agli scambi, all'assistenza e alla formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, è stato istituito dalla decisione n. 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, ed è finalizzato a sostenere e integrare le iniziative avviate dagli Stati membri e previste in programmi esistenti per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Dette iniziative comprendono gli scambi di informazioni (seminari, workshop, riunioni e conferenze), i tirocini e gli scambi di personale, nonché l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa. L'articolo 1 della decisione Pericle prevede che il periodo di applicazione abbia inizio il 1° gennaio 2002 e si concluda il 31 dicembre 2005. L'articolo 6 della stessa decisione fissa per l'esecuzione del programma un importo di riferimento finanziario pari a 4 milioni di EUR. L'articolo 13, paragrafo 3, della decisione Pericle dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2005: - una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma, nonché: - una comunicazione sull'opportunità di proseguire e adeguare il programma, corredata di una proposta appropriata. La relazione di valutazione del programma Pericle è stata presentata il 30 novembre 2004. La presente comunicazione tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni della relazione di valutazione, contiene informazioni sull'attuazione del programma ed è corredata di una proposta di estensione e adattamento della decisione iniziale. Dall'inizio dell'estate 2003, le banconote euro contraffatte scoperte mentre erano in circolazione si sono attestate a 50000 esemplari al mese. Tale cifra risulta inferiore ai livelli antecedenti l'introduzione dell'euro, inferiore rispetto ai valori relativi al dollaro statunitense ed estremamente bassa in rapporto ai 9 miliardi di banconote euro autentiche in circolazione. Allo stesso tempo si registra un costante incremento delle monete in euro contraffatte, che può essere in ogni caso ritenuto basso considerando i livelli registrati in passato. Le forze di polizia hanno inoltre portato a termine con successo una serie di operazioni, smantellando zecche clandestine e confiscando ingenti quantitativi di banconote e monete contraffatte prima che venissero messe in circolazione. Le tabelle 1a e 1b sintetizzano l'evoluzione della contraffazione di banconote e monete in euro. Questa situazione complessivamente favorevole è il risultato di una lunga preparazione a livello sia legislativo che istituzionale ed evidenzia l'alto grado di cooperazione raggiunto in ambito comunitario e internazionale. La Commissione ha definito i concetti fondamentali relativi alla protezione dell'euro in una comunicazione pubblicata già nel 1998[1]. Il Consiglio ha quindi adottato nel 2001 un regolamento di base[2], che creava le fondamenta istituzionali per la struttura di protezione, e che era stato preceduto da una decisione quadro del Consiglio[3], adottata nel 2000, con cui la protezione dell'euro per mezzo di sanzioni penali è rafforzata e, in parte, armonizzata. Nel 1999, inoltre, il mandato di Europol era stato esteso alla lotta contro la falsificazione di monete[4]. In relazione alle sanzioni penali, la Commissione ha pubblicato due relazioni[5] sull'attuazione della suddetta decisione quadro. Il livello di attuazione che ne emerge risulta soddisfacente. Allo scopo di garantire una chiara struttura nella lotta alla contraffazione monetaria, una stretta collaborazione ed un efficace flusso di informazioni, sono stati istituiti uffici centrali nazionali in tutti gli Stati membri. Presso la BCE e Europol sono operativi banche dati e sistemi di comunicazione. Sono stati inoltre creati appositi organismi per l'analisi tecnica del denaro contraffatto negli Stati membri, presso la BCE (per le banconote) e la Commissione (per le monete). Il programma Pericle svolge un ruolo di rilievo nella realizzazione dei risultati attuali nell'ambito della protezione dell'euro e della lotta ai reati in materia di contraffazione monetaria, grazie allo scambio di informazioni e all'aumentata cooperazione. La sorveglianza continua è necessaria per preservare i risultati raggiunti nell'ambito della lotta alla falsificazione dell'euro e trarne spunto per procedere alle azioni successive. La formazione e l'assistenza tecnica sono molto importanti in tal senso ed è perciò essenziale proseguire il programma Pericle. Conformemente all'articolo 13 della decisione Pericle, la valutazione del programma Pericle è stata affidata ad un esperto indipendente dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha presentato la relativa relazione di valutazione il 30 novembre 2004. Il valutatore ha esaminato i fascicoli relativi a 21 delle azioni del programma Pericle realizzate fino al marzo 2004, su iniziativa dei singoli Stati membri o della Commissione. Basandosi sui questionari cui hanno risposto organizzatori e partecipanti e sui colloqui con gli interessati, il valutatore è giunto alle seguenti conclusioni principali[6]: - Il programma ha contribuito a migliorare la consapevolezza della dimensione comunitaria dell'euro; si registra altresì una maggiore comprensione, da parte dei partecipanti, delle leggi e degli strumenti connessi, in particolare della pertinente normativa comunitaria nonché della più ampia normativa europea. - Per quanto riguarda la tipologia degli scambi di informazioni e i metodi/le metodologie, sono stati per la maggior parte presentati nei diversi workshop, incontri e seminari. - I destinatari del programma sono stati raggiunti solo parzialmente: si è avuta infatti una vasta partecipazione di funzionari di pubblica sicurezza, mentre la presenza dei rappresentanti del settore bancario (banche commerciali) e delle camere di commercio e quella dei giuristi specializzati è stata molto scarsa. - Le attività analizzate sono state ritenute pertinenti e corrispondenti agli obiettivi principali del programma. - Per quanto concerne i costi, il valutatore ha ritenuto particolarmente dispendiosi alcuni progetti, evidenziandone voci specifiche. Il valutatore ha formulato le seguenti raccomandazioni principali: - Il programma deve essere prorogato di almeno 4 anni con lo stesso importo di riferimento finanziario (1 milione di EUR all'anno) e gli stessi interventi e destinatari. Dopo 4 anni seguirà una seconda valutazione. - Il programma deve restare a disposizione di tutti gli Stati membri ma va concessa la priorità (in primo luogo) a quegli Stati che hanno aderito poco alle iniziative o non hanno organizzato interventi durante il primo programma, e ai nuovi Stati membri. - È necessario porre l'accento sulla formazione pratica. La priorità va attribuita agli scambi di personale e alla formazione specifica, compresi studi di casi. Tali attività producono peraltro un miglior rapporto costi-efficacia. - Va sviluppata la cooperazione tra le istituzioni/gli organismi europee/i (Commissione/OLAF, BCE ed Europol) onde eliminare sovrapposizioni tra programmi diversi e migliorare ulteriormente il coordinamento tra i principali attori (forze di polizia, banche, magistrati) nella lotta alla contraffazione monetaria. - In relazione all'impatto del programma sulla convergenza della formazione ad alto livello per formatori, non è stato possibile procedere ad una valutazione in quanto non erano disponibili sufficienti informazioni sul legame tra le strategie nazionali e le attività del programma Pericle. - Per consentire la valutazione dell'impatto del programma, tra l'altro anche in relazione alla convergenza della formazione ad alto livello per formatori, il valutatore raccomanda l'elaborazione di un documento strategico da ultimare prima dell'entrata in vigore del nuovo programma Pericle. L'attuazione del programma è stata inizialmente lenta, a causa soprattutto del fatto che il programma era stato adottato nel dicembre 2001. Il primo progetto del programma Pericle è stato quindi realizzato soltanto nell'ottobre 2002 e l'importo impegnato nel 2002 è stato di poco inferiore al 40% della dotazione iniziale (lo stanziamento è stato ridotto nel corso dell'anno). Successivamente il programma è decollato e la dotazione è stata interamente impegnata sia nel 2003 che nel 2004. In base alle previsioni per il 2005, anche l'importo residuo sarà interamente impiegato. Secondo tali statistiche/previsioni, il livello globale degli impegni per il quadriennio 2002-2005 sarà pari all'80% dell'importo di riferimento finanziario iniziale. I principali aggregati nell'attuazione del programma Pericle sono riportati nella tabella 2. Durante i primi 3 anni del programma sono stati avviati 38 progetti; per il 2005 sono previste altre 18 azioni, promosse dagli Stati membri e dalla Commissione. Dei 56 progetti totali, 41 nascono dall'iniziativa delle autorità competenti degli Stati membri, mentre i restanti 15 sono promossi su iniziativa della Commissione/dell'OLAF. La maggior parte delle iniziative realizzate consiste in conferenze, seminari, workshop e corsi di formazione specializzata. Da segnalare tuttavia che lo scambio di personale ha acquisito sempre maggiore importanza e può essere ora qualificato come una peculiarità del programma Pericle. In seguito all'allargamento è probabile che lo sviluppo di questo tipo di attività continui, conformemente alla raccomandazione del valutatore del programma Pericle. Nel corso dell'attuale programma è stato effettuato soltanto uno studio tecnico, che si intende proseguire a livello più ampio nel 2005. L'analisi del programma Pericle in base al tipo di progetto è riportata nella tabella 3. Ai suddetti eventi hanno preso parte circa 2600 persone. Nei primi periodi i partecipanti erano per la maggior parte rappresentanti delle forze di polizia, a testimonianza della priorità conferita alla creazione di più stretti legami professionali per una lotta più efficace alla falsificazione dell'euro. A tale riguardo, la relazione di valutazione (pagg. 10 e 11) rileva che, fino al marzo 2004, il 65% dei partecipanti era costituito prevalentemente da rappresentanti delle forze di polizia. A partire dal 2003 si osserva invece una maggiore partecipazione delle autorità giudiziarie, mentre dal 2004-2005 si registra un aumento della partecipazione di rappresentanti del settore finanziario (intermediari finanziari del settore pubblico, banche centrali nazionali, istituzioni bancarie e finanziarie commerciali): anche questa evoluzione è conforme alle raccomandazioni del valutatore. Viene promossa nel frattempo l'organizzazione di un maggior numero di seminari tecnici. Nella gestione del programma si è cercato di evitare sovrapposizioni nella partecipazione e la relazione di valutazione ha rilevato che tale obiettivo è stato raggiunto. Dalla relazione di valutazione emerge che i partecipanti provenivano da 76 paesi, sebbene si registri una maggioranza di partecipanti degli Stati membri. È stata rilevata la scarsa partecipazione di alcuni paesi, tra i quali alcuni dell'area dell'euro. Ciò può essere ricondotto a situazioni di natura organizzativa piuttosto che strutturale, ma si sta cercando di riequilibrare il quadro. Alcuni paesi sono più attivi di altri nell'organizzazione degli eventi, con l'Italia che contribuisce ad esempio con il 21% al numero totale delle iniziative intraprese. Dal 2005 anche i nuovi Stati membri hanno cominciato ad organizzare azioni relative al programma Pericle. La relazione di valutazione rileva inoltre (pag. 14) che l'organizzazione delle azioni relative al programma Pericle ha riguardato tutti i settori relativi alla protezione dell'euro (forze di polizia, settore giudiziario, finanziario e tecnico), promuovendo in particolare la creazione di reti con le quali affrontare con maggiore efficacia la lotta ai reati di falsificazione. Per le azioni del programma Pericle è garantita la partecipazione della BCE, della Commissione, di Europol e, in alcuni casi, anche di Eurojust, Interpol e dei servizi segreti statunitensi. In riferimento agli aspetti della protezione dell'euro di competenza degli Stati membri, sono stati sistematicamente consultati gli esperti dei rispettivi servizi specializzati. Le azioni del programma Pericle vengono per lo più intraprese all'interno dell'UE. Alcune di esse sono state tuttavia organizzate nei paesi terzi o nei paesi candidati all'adesione per far fronte ad esigenze specifiche legate alla protezione dell'euro, come nel caso delle attività intraprese in Colombia, per tutti i paesi dell'America del sud, e in Bulgaria, anche per gli altri paesi dell'Europa sud-orientale. È stata pertanto rispettata l'impostazione transnazionale e pluridisciplinare prevista all'articolo 3 della decisione Pericle; la pluridisciplinarietà è stata perseguita sia a livello di bagaglio professionale dei partecipanti che in relazione al contenuto delle azioni. Conformemente all'articolo 5 della decisione Pericle, l'attuazione e il coordinamento del programma sono realizzati in stretto partenariato fra la Commissione e gli Stati membri. Il coordinamento delle azioni del programma e di altre attività di formazione è affidato al Gruppo di esperti contro la falsificazione dell'euro, di cui fanno parte esperti di tutti gli Stati membri e dei paesi candidati e a cui partecipano rappresentanti di Europol, della BCE e di Interpol, conformemente al settimo considerando della decisione Pericle. Il programma Pericle centralizza ora praticamente tutte le attività della Commissione e degli Stati membri a livello comunitario per quanto attiene alla protezione dell'euro e ha inoltre sostituito in larga misura la linea di bilancio specifica della Commissione 'Protezione dell'euro'. Un numero limitato di attività relative alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria viene intrapreso nel quadro di altri programmi comunitari, quali TAIEX e il programma di gemellaggio. Si tratta in prevalenza di azioni relative ad un singolo paese o aventi un singolo oggetto (non ammissibili pertanto ai finanziamenti del programma Pericle), che vengono sistematicamente coordinate con il programma Pericle dal servizio competente della Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Oltre al loro contenuto di sensibilizzazione e formazione, le azioni del programma Pericle hanno determinato numerosi miglioramenti strutturali e di altra natura sia negli Stati membri che nei paesi terzi. Per citarne alcuni: in molti paesi sono stati creati uffici centrali nazionali per la lotta alla contraffazione monetaria; due seminari Pericle hanno assistito i paesi (all'epoca) in via di adesione ad applicare l'acquis nel settore specifico; È stato elaborato un codice di condotta sulle questioni attinenti alla stampa e alla comunicazione; uno dei workshop ha portato all'elaborazione della proposta, da parte degli Stati membri, di una raccomandazione del Consiglio. Conformemente alla suddetta analisi e alla luce delle conclusioni del valutatore del programma Pericle, la presente comunicazione è corredata di una proposta relativa all'adattamento e alla prosecuzione del programma. Conformemente all'articolo 13 della decisione n. 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") e sulla base della relazione di valutazione del programma Pericle del 30 novembre 2004, si propone che la decisione del Consiglio sia estesa e modificata. Il periodo di proroga proposto è di sei anni, mentre l'importo di riferimento finanziario resta invariato a 1 milione di EUR all'anno. Gli adattamenti proposti riguardano: l'aumento della percentuale di cofinanziamento fornita dal bilancio comunitario; l'introduzione della flessibilità nel numero delle domande presentate da ciascuno Stato membro e conseguente coordinamento; infine l'estensione del contenuto del sostegno tecnico e operativo all'assistenza amministrativa per le inchieste in corso, con l'intermediazione di Europol. Conformemente anche alla raccomandazione del valutatore del programma Pericle, è opportuno estendere tale programma vista la necessità di: - assicurare una sorveglianza continua per mantenere ovvero ridurre l'attuale livello della contraffazione delle banconote in euro ed evitare qualsiasi espansione della contraffazione delle monete in euro che pregiudicherebbe la fiducia dei cittadini; - fornire formazione/informazioni al personale di nuova assunzione ed estendere la formazione anche ai settori che hanno meno fruito del programma Pericle (agenti finanziari, pubblici ministeri e personale tecnico); - fornire formazione al personale competente riguardo alle caratteristiche delle banconote in euro della nuova generazione, che saranno emesse alla fine del decennio; - insistere soprattutto sulla formazione e sull'assistenza tecnica nei nuovi Stati membri, conferendo la priorità a quegli Stati che per primi introdurranno l'euro come moneta unica.